CITES: Elenco UFFICI per richiesta CITES del Corpo Forestale dello Stato
ALESSANDRIA:
Coord. Prov. del C.F.S
Via dei Guasco, 1
C.A.P. 15100
ALESSANDRIA
Tel. 0131/285120 - 285119
Fax 0131/285116
AOSTA:
Reg. Autonoma Valle D’Aosta
Ass.to Agricoltura e Risorse Naturali
Direzione del Corpo Forestale Valdostano
Loc. Grand Chemin, 23 11020 Saint-Christophe AOSTA
Tel. 0165/236618 - 776220
Fax 0165/44362
BARI:
Coord. Reg. del C.F.S.
Lungomare Nazario Sauro
Palazzo Agricoltura
C.A.P. 70100 BARI
Tel. 080/5586535
Fax 080/5417231
BOLOGNA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Viale A. Silvani, 6
C.A.P. 40122 BOLOGNA
Tel. 051/284505
Fax 051/284469 284861(Coord Prov.) 284610
BOLZANO:
Provincia Autonoma di Bolzano
Ass. delle Foreste
Ufficio Caccia e Pesca
Via Brennero, 6
C.A.P. 39100 BOLZANO
Tel. 0471/415178
Fax 0471/415166 Segreteria: 0471/415170
CAGLIARI:
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda
Coordinamento Generale
Via S. Simone, 60
C.A.P. 09131 CAGLIARI
Tel. 070/6066582
Fax 070/6066542
FIRENZE:
Coord. Reg. del C.F.S.
Via Galliano, 78
C.A.P. 50144 FIRENZE
Tel. 055/4389300
Fax 055/4389301
FORLI’:
Coord. Prov. del C.F.S.
Via Cristoforo Colombo, 11/1
C.A.P. 47100 FORLI’
Tel 0543-23194
Fax 0543/39393
GENOVA:
Coord. Reg. del C.F.S.
Viale Brigate Partigiane, 2
C.A.P. 16129 GENOVA
Tel. 010/ 566831- 580429(centr)
Fax 010/583970
IMPERIA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Via G. Matteotti, 56
C.A.P. 18100 IMPERIA
Tel. 0183/292660 - 710609
Fax 0183/293548
MACERATA:
Via Crescimbeni, 22
MACERATA
Tel. 0733/231651- 231661
Fax 0733/291202
MILANO:
Coord. Reg. del C.F.S.
Via Vitruvio, 43
C.A.P. 20124 MILANO
Tel 02/6709479 – 6709476/7/8
Fax 02/6694418
MODENA:
Coord. Prov. del C.F.S.
P.zza G. Matteotti, 13
C.A.P. 41100 MODENA
Tel. 059/225100-225698
Fax 059/241285
NAPOLI:
Coord. Reg. del C.F.S.
Centro Direzionale Isola A6 17° piano
C.A.P. 80133 NAPOLI
Tel. 081/7967710/11 – 7967714 Fax 081/7967700
PALERMO:
Reg. Siciliana
Ass.to Agricoltura e Foreste
Dip.Reg. delle Foreste
Corpo Forestale
Via Uditore, 13/A
C.A.P. 90145
PALERMO
Tel. 091/6853640
Fax 091/6851569
PERUGIA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Centro Dir. Fontivegge V.M.Angeloni
C.A.P. 06124 PERUGIA
Tel. 075/5005978
Fax 075/5019231- 5005700(Centrale Operativa)
PESCARA:
Gestione Ex A.S.F.D.
Viale Riviera, 299
C.A.P. 65123 PESCARA
Tel. 085/72303 – 74228
Fax 085/75484
REGGIO CALABRIA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Via Bruno Buozzi, 8/A
C.A.P. 89122
REGGIO CALABRIA
Tel.0965/814625-814451(diretti)
0965/896571(centralino)
Fax 0965/813087
ROMA:
Presso: l'Ispettorato Generale delle risorse forestali, montane e idriche - Divisione II°.
Via G. Carducci 5e
C.A.P. 00187 ROMA
Tel. 0646657222/8
Fax. 0648905507
TORINO:
Coord. Reg. del C.F.S.
Corso Galileo Ferraris, 2
C.A.P. 10121 TORINO
Tel. 011/5545712
Fax 011/530275
TRIESTE:
Comando Stazione del C.F.S.
Punto Franco Vecchio
C.A.P. 34100 TRIESTE
Tel. 040/3728418
Fax 040/3728418
VERONA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Via Carlo Ederle, 16
C.A.P. 37126 VERONA
Tel. 045/8300139 / 253
Fax 045/8388350
VICENZA:
Coord. Prov. del C.F.S.
Via Borgo Berga, 31
C.A.P. 36100 VICENZA
Tel. 0444/323836-325078
Fax 0444/326433
Cos'è la CITES?
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
Il sistema dei controlli......
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:
a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
b) specie iscritte all'Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;
c) specie protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l'esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l'ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.
Le sanzioni.......
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
Le specie minacciate di estinzione.......
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell'orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.
Le specie soggette a controllo e regolamentazione......
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L'elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.
Le autorizzazioni.......
Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell'Europa dell'est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E' necessario quindi accertarsi, prima dell'eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.
Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole - Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell'Ambiente. I certificati d'importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi dei servizi di certificazione Cites .
Consigli utili.......
Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l'arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio, si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E' necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, consiglia di desistere dall'acquisto. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l'indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di rilascio.
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:
a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
b) specie iscritte all'Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;
c) specie protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l'esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l'ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.
Le sanzioni.......
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
Le specie minacciate di estinzione.......
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell'orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.
Le specie soggette a controllo e regolamentazione......
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L'elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.
Le autorizzazioni.......
Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell'Europa dell'est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E' necessario quindi accertarsi, prima dell'eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.
Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole - Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell'Ambiente. I certificati d'importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi dei servizi di certificazione Cites .
Consigli utili.......
Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l'arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio, si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E' necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, consiglia di desistere dall'acquisto. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l'indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di rilascio.
Se vi può servire questo è il link ufficiale del Ministero:
http://www.mincomes.it/cites/indice_cites.htm
L'elenco, aggiornato al 22 luglio 2010, è nel Nuovo Regolamento (CE) 709 dove trovate tutte le specie in All. A e B.
http://www.mincomes.it/cites/indice_cites.htm
L'elenco, aggiornato al 22 luglio 2010, è nel Nuovo Regolamento (CE) 709 dove trovate tutte le specie in All. A e B.
NON COMPRARE PAPPAGALLI DI CATTURA !... Questi ultimi potrebbero essere portatori di malattie infettive. Acquistando Pappagalli non certificati non fate altro che aumentare il rischio di estinzione di questi splendidi volatili! Per maggiori informazioni visitare il sito del corpo forestale dello stato. In bocca al lupo per i vostri Ondulati inglesi! Spero che questi piccoli suggerimenti possano servire a qualcuno. Ciaoooooo
ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA SECONDO LA NORMATIVA DELLA REGGIONE SICILIA..........
Questa Regione prevede per chi inizi ad allevare anche la possibilita' di munirsi dei riproduttori attraverso la cattura da effettuarsi sotto controllo
Decreto 30 giugno 1998, G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48
Allegato A
Allevamenti di fauna selvatica a scopo amatoriale ed ornamentale
L'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e condizionato al rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.
Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti amatoriali ed ornamentali di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di acqua dolce.
Requisiti
Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare anche a mezzo di atto notorio, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
E' possibile che l'eventuale dotazione iniziale di riproduttori avvenga mediante azione di cattura da effettuarsi sotto il diretto controllo della R.F.V. competente per territorio.
Strutture
I locali e/o gli spazi ove vengono mantenuti gli animali devono essere di dimensioni tali da consentire agli animali detenuti una vita decorosa, devono essere mantenuti costantemente puliti e salubri nel rispetto delle esigenze delle caratteristiche delle specie.
E' preferibile che l'allevamento disponga, a seconda delle caratteristiche e delle necessità delle specie allevate, di spazi aperti ombreggiati e/o di apparecchiature atte ad assicurare agli animali un ambiente adeguato durante tutto l'anno secondo le necessità delle specie e nel rispetto di eventuali direttive sanitarie, e che possano ricreare, per quanto possibile, le condizioni naturali dell'habitat di provenienza.
Gli allevamenti a cielo aperto devono essere recintati almeno nei modi di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 33/97.
Attrezzature
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti nelle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot.1470/T-A62 dell'11 marzo 1996, diramate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con lettera prot. n. 20336 del 28 gennaio 1997, riguardanti "Utilizzo di gabbie per la detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo per l'attività venatoria" le gabbie da detenzione e da trasporto non devono comunque essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime stabilite dall'I.N.F.S. nella indicata direttiva.
Inanellatura e marcatura
Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento, anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:
Prov. All. n. Anno
1.....9 1.....99 98.....2010
Prov.: 1=AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;
Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I. gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni tecniche nazionali (CC.TTNN.) della F.O.I.
Documentazione
Domanda, con sottoscrizione autenticata dal richiedente a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla R.F.V., indicante tra l'altro, le specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato l'allevamento, indirizzo preciso dell'allevatore.
Dimostrazione della disponibilità nei locali ove è ubicato l'allevamento.
Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva dell'allevamento ove ci siano indicati tra l'altro gli estremi catastali.
Dichiarazione con sottoscrizione autenticata contenente i seguenti impegni:
ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia faunistico-venatoria e sanitaria;
a non esercitare mutilazioni o servizi agli animali allevati
a mantenere un registro vidimato dalla competente ripartizione F.V. conforme all'allegato schema A;
a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali presenti nell'allevamento;
a consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare;
a rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema B;
in caso di allevamenti in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto di caccia, a tabellare l'allevamento con apposite tabelle a fondo rosso con diciture in nero nonché ad impegnarsi a mantenere e migliorare l'habitat che deve essere sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare disserbanti e prodotti chimici in genere;
Controlli
Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, alle Ripartizioni faunistico-venatorie, l'Assessorato regionale dell'agricoltura può, periodicamente, effettuare controlli sia tecnici che amministrativi avvalendosi del proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche esterni all'amministrazione.
Tempi
L'autorizzazione di cui al 9° comma dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 va richiesta alla competente Ripartizione faunistico-venatorie allegando la documentazione prescritta in triplice copia di cui un esemplare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.
La ripartizione effettua le eventuali verifiche e richiede le necessarie integrazioni alla documentazione prodotta nel termine di 40 giorni dalla presentazione della domanda.
Il detto termine è sospeso fine all'integrazione della documentazione da parte del richiedente.
Quindi munita di motivato parere, la Ripartizione faunistico-venatoria trasmette la pratica in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste che entro 90 giorni provvede alla concessione dell'autorizzazione.
Inadempienze e revoche
L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
Coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sono in possesso o detengono a qualsiasi titolo soggetti appartenenti alla specie di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono tenuti a darne comunicazione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 120 giorni, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.
Schema di registro
Maschi
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno
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Femmine
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno
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Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria
Schema B
DICHIARAZIONE DI CESSIONE N. ............ .............., lì ..............
Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona.
Il sottoscritto allevatore .............................. nato il ...........a ...................................................... (..................) e residente in ......................................... (..................) via ...................................................... n. ...............autorizzato dall'Assessore regionale con D.A. n. ....... del ................ ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33 all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona;
Dichiara:
di aver ceduto, in data odierna, al sig. .................. nato il ......... a ...................................................... (..................) e residente in ......................................... (..................) via ........................................................................, i sottonotati riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile.
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.
In fede
L'allevatore cessionario
........................................
Vidimazione della R.F.V.
Aggiornamenti:
La Regione SICILIA ha fatto delle variazioni alla sua legge regionale in materia di allevamento fauna locale, in particolare ha inserito un allegato (A) dove indica le specie considerate domestiche e di comune allevamento per le quali NON SUSSITE PIU' L'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE NASCITE E DI CESSIONI,ma solo dell'inanellamento.
La variazione riguarda:
Verdone (carduelis chloris)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Fanello (carduelis cannabina)
Verzellino (serinus serinus)
Lucherino (carduelis spinus)
Fringuello (fringilla coelebs)
Peppola (fringilla montifringilla)
Passero Domestico(passer domesticus)
Passero Mattugia(passer montanus)
Passera Lagia (petronia petronia)
Allodola Comune(alauda arvensis)
Allodola Cappellaccia (galerida cristata)
Allodola Calandra (melanocoripha calandra)
Tordo (turdus philomelos)
Merlo (turdus merola)
Storno (sturnus vulgaris)
Storno nero(sturnus unicolor)
L'elenco delle specie potra' essere incrementato annualmente a seguito dell'aumento numerico di altre specie comunemente allevate.
Decreto 30 giugno 1998, G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48
Allegato A
Allevamenti di fauna selvatica a scopo amatoriale ed ornamentale
L'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e condizionato al rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.
Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti amatoriali ed ornamentali di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di acqua dolce.
Requisiti
Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare anche a mezzo di atto notorio, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
E' possibile che l'eventuale dotazione iniziale di riproduttori avvenga mediante azione di cattura da effettuarsi sotto il diretto controllo della R.F.V. competente per territorio.
Strutture
I locali e/o gli spazi ove vengono mantenuti gli animali devono essere di dimensioni tali da consentire agli animali detenuti una vita decorosa, devono essere mantenuti costantemente puliti e salubri nel rispetto delle esigenze delle caratteristiche delle specie.
E' preferibile che l'allevamento disponga, a seconda delle caratteristiche e delle necessità delle specie allevate, di spazi aperti ombreggiati e/o di apparecchiature atte ad assicurare agli animali un ambiente adeguato durante tutto l'anno secondo le necessità delle specie e nel rispetto di eventuali direttive sanitarie, e che possano ricreare, per quanto possibile, le condizioni naturali dell'habitat di provenienza.
Gli allevamenti a cielo aperto devono essere recintati almeno nei modi di cui all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 33/97.
Attrezzature
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti nelle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot.1470/T-A62 dell'11 marzo 1996, diramate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con lettera prot. n. 20336 del 28 gennaio 1997, riguardanti "Utilizzo di gabbie per la detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo per l'attività venatoria" le gabbie da detenzione e da trasporto non devono comunque essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime stabilite dall'I.N.F.S. nella indicata direttiva.
Inanellatura e marcatura
Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento, anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:
Prov. All. n. Anno
1.....9 1.....99 98.....2010
Prov.: 1=AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;
Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I. gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni tecniche nazionali (CC.TTNN.) della F.O.I.
Documentazione
Domanda, con sottoscrizione autenticata dal richiedente a meno che non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla R.F.V., indicante tra l'altro, le specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato l'allevamento, indirizzo preciso dell'allevatore.
Dimostrazione della disponibilità nei locali ove è ubicato l'allevamento.
Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva dell'allevamento ove ci siano indicati tra l'altro gli estremi catastali.
Dichiarazione con sottoscrizione autenticata contenente i seguenti impegni:
ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia faunistico-venatoria e sanitaria;
a non esercitare mutilazioni o servizi agli animali allevati
a mantenere un registro vidimato dalla competente ripartizione F.V. conforme all'allegato schema A;
a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali presenti nell'allevamento;
a consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare;
a rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema B;
in caso di allevamenti in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto di caccia, a tabellare l'allevamento con apposite tabelle a fondo rosso con diciture in nero nonché ad impegnarsi a mantenere e migliorare l'habitat che deve essere sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare disserbanti e prodotti chimici in genere;
Controlli
Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, alle Ripartizioni faunistico-venatorie, l'Assessorato regionale dell'agricoltura può, periodicamente, effettuare controlli sia tecnici che amministrativi avvalendosi del proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche esterni all'amministrazione.
Tempi
L'autorizzazione di cui al 9° comma dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 va richiesta alla competente Ripartizione faunistico-venatorie allegando la documentazione prescritta in triplice copia di cui un esemplare in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.
La ripartizione effettua le eventuali verifiche e richiede le necessarie integrazioni alla documentazione prodotta nel termine di 40 giorni dalla presentazione della domanda.
Il detto termine è sospeso fine all'integrazione della documentazione da parte del richiedente.
Quindi munita di motivato parere, la Ripartizione faunistico-venatoria trasmette la pratica in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste che entro 90 giorni provvede alla concessione dell'autorizzazione.
Inadempienze e revoche
L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
Coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sono in possesso o detengono a qualsiasi titolo soggetti appartenenti alla specie di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono tenuti a darne comunicazione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 120 giorni, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.
Schema di registro
Maschi
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno
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Femmine
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data acquisizione cessione decesso matricola nr. anno
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Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria
Schema B
DICHIARAZIONE DI CESSIONE N. ............ .............., lì ..............
Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona.
Il sottoscritto allevatore .............................. nato il ...........a ...................................................... (..................) e residente in ......................................... (..................) via ...................................................... n. ...............autorizzato dall'Assessore regionale con D.A. n. ....... del ................ ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33 all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona;
Dichiara:
di aver ceduto, in data odierna, al sig. .................. nato il ......... a ...................................................... (..................) e residente in ......................................... (..................) via ........................................................................, i sottonotati riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile.
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
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(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
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(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
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(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.
In fede
L'allevatore cessionario
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Vidimazione della R.F.V.
Aggiornamenti:
La Regione SICILIA ha fatto delle variazioni alla sua legge regionale in materia di allevamento fauna locale, in particolare ha inserito un allegato (A) dove indica le specie considerate domestiche e di comune allevamento per le quali NON SUSSITE PIU' L'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE NASCITE E DI CESSIONI,ma solo dell'inanellamento.
La variazione riguarda:
Verdone (carduelis chloris)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Fanello (carduelis cannabina)
Verzellino (serinus serinus)
Lucherino (carduelis spinus)
Fringuello (fringilla coelebs)
Peppola (fringilla montifringilla)
Passero Domestico(passer domesticus)
Passero Mattugia(passer montanus)
Passera Lagia (petronia petronia)
Allodola Comune(alauda arvensis)
Allodola Cappellaccia (galerida cristata)
Allodola Calandra (melanocoripha calandra)
Tordo (turdus philomelos)
Merlo (turdus merola)
Storno (sturnus vulgaris)
Storno nero(sturnus unicolor)
L'elenco delle specie potra' essere incrementato annualmente a seguito dell'aumento numerico di altre specie comunemente allevate.
REGOLAMENTO (UE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
(INTEGRATO IL DECRETO CITES- 5 OTTOBRE 2010)
Le norme attualmente vigenti in Italia NON prevedono:
1) L'impiego obbligatorio di un modulo particolare per la denuncia di nascita (basta leggersi l'art. 8 bis della L. 150/92 - le circolari non possono imporre obblighi al di fuori dell'Amministrazione)
2) L'obbligo della denuncia dichiarativa (introdotta con una circolare, quindi vedi sopra. Del resto la stessa Amministrazione riconosce che non è obbligatoria, visto che sul modulo SCT1bis, al campo 4, ti chiedono se l'hai presentata oppure no)
1) L'impiego obbligatorio di un modulo particolare per la denuncia di nascita (basta leggersi l'art. 8 bis della L. 150/92 - le circolari non possono imporre obblighi al di fuori dell'Amministrazione)
2) L'obbligo della denuncia dichiarativa (introdotta con una circolare, quindi vedi sopra. Del resto la stessa Amministrazione riconosce che non è obbligatoria, visto che sul modulo SCT1bis, al campo 4, ti chiedono se l'hai presentata oppure no)
E' obbligatorio indicare il marcaggio nel modello SCT1, cioè nel modello per le specie in Allegato A.
Per le specie in Allegato B NON è obbligatorio il marcaggio, anche se è ovviamente consigliato.
C.I.T.E.S - 2014.....
Specie animali incluse nell’allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - esenzioni per le specie incluse nell’allegato X al regolamento (CE) n. 865/2006.
Gli allevatori di esemplari di tali specie, dovranno provvedere a marcare gli esemplari nati in cattività senza l’obbligo della denuncia di nascita e dell’inserimento nel registro di carico e scarico. Nulla si dice riguardo il certificato di cessione/acquisto: è consigliabile venga fatto….
SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL’ALLEGATO X al REG. (CE) N. 865/2006
(art. 62, comma 1)
Aves
Anatidae
Anas laysanensis Germano di Laysan
Anas querquedula Marzaiola
Aythya nyroca Moretta tabaccata
Branta ruficollis Oca collarosso
Branta sandvicensis Oca delle Hawai
Oxyura leucocephala Gobbo rugginoso
Columbidae
Columba livia Piccione selvatico
Phasianidae
Caterus wallichii Fagiano di Wallich
Colinus virginianus ridwayi Colino Virginiano di Ridwayi
Crossoptilon crossoptilon Fagiano orecchiuto bianco
Crossoptilon mantchuricum Fagiano orecchiuto bruno
Lophophurus impejanus Lofoforo splendido
Lophura edwardsi Fagiano di edwards
Lophura swinhoii Fagiano di Swinhoe
Polyplectron napoleonis Speroniere di Palawan
Syrmaticus ellioti Fagiano di Elliot
Syrmaticus humiae Fagiano di Hume
Syrmaticus Mikado Fagiano di Mikado
Fringillidae
Carduelis cucullata Cardinalino del Venezuela
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae Kakariki fronte rossa
Psephotus dissimilis Pappagallo dal cappuccio nero
C.I.T.E.S - 2014
Aves Allegato “B” nati in cattività con obbligo di denuncia di nascita entro 10 giorni ed esclusi dall’inserimento nel registro di carico e scarico. Obbligo di rilascio e conservazione del certificato di cessione/acquisto.
01) Agapornis fischeri Inseparabile di Fischer
02) Agapornis personata Inseparabile mascherato
03) Agapornis taranta Inseparabile d’Abissinia
04) Agapornis nigrigenis Inseparabile guance nere
05) Agapornis lilianae Inseparabile di Niassa
06) Aratinga jandaya Conuro a testa gialla
07) Aratinga solstitialis Conuro del sole
08) Bolborhyncus linicola linicola Parrocchetto barrato
09) Forpus celesti Pappagaletto di Lesson
10) Forpus passerinus Pappagaletto groppone verde
11) Forpus conspicillatus Pappagalletto dagli occhiali
12) Latamus discolor Parrocchetto veloce
13) Leiotrix lutea Usignolo del giappone
14) Myopsitta monachus Monaco
15) Nandayus nenday Conuro Nandaya
16) Neophema elegans Parrocchetto elegante
17) Neophema pulchella Parrocchetto turchese
18) Neophema splendida Parrocchetto splendido
19) Neopsephotus bourkii Parrocchetto di Bourke
20) Padda oryzivora Padda
21) Platicercus icterotis icterotis Rosella di Stanley
22) Platycercus elegans elegans Rosella di Pennant
23) Platycercus eximius Rosella comune
24) Platycercus e.caeciliae Rosella mantello oro
25) Poephila cincta Diamante bavetta
26) Polytelis alexandrae Parrocchetto regina alessandria
27) Polytelis anthopeplus Parrocchetto coda nera
28) Polytelis swainsonii Parrocchetto di Barraband
29) Pyrrhura molinae hypoxanta Conuro fianchi gialli
30) Pyrrhura molinae molinae Conuro guance verdi
31) Psephotus haematonosus Parrocchetto dal groppone rosso
32) Psittacula cyanocephala Parrocchetto testa di prugna
33) Psittacula eupatria eupatria Grande Alessandrino
34) Trichoglossus h. haematodus Tricoglosso nuca verde
35) Trichoglossus h. moluccanus Tricoglosso delle molucche
C.I.T.E.S – 2014
Specie di libero allevamento non più presenti nei Regolamenti Europei, e- dunque- privi di obblighi: autorizzazione, registro, denuncia nascita.Non obbligatorio per CITES l’anello (ma consigliabile, sempre!!!)
1-Agapornis roseicollis
2-Melopsittacus undulatus
3-Ninphicus hollandicus
4-Psittacula krameri
5-Inseparabile collo rosa
6-Parrocchetto ondulato
7-Calopsitta
8-Parrocchetto dal collare